La sentenza Cass. Pen., Sez. III, 6 luglio 2021, n. 25528, si sofferma su una questione non molto approfondita nel panorama giurisprudenziale di legittimità, afferente alla delimitazione del perimetro applicativo della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali per come individuata dall’art. 318-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, norma, come è noto, introdotta dalla legge sugli ecodelitti (legge n. 68/2015).