Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del Lavoro la circolare n. 4 del 23 settembre 2024 con indicazioni e chiarimenti sul nuovo regolamento riguardante la patente a crediti in edilizia rilasciato dal Ministero del Lavoro lo scorso 18 settembre.
Articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni.
La circolare affronta i seguenti argomenti: rilascio della patente, revoca, contenuti informativi, provvedimento cautelare di sospensione, durata della sospensione, ricorso, crediti ulteriori, decurtazione dei crediti e recupero, fusioni e trasformazioni di impresa.
L’ispettorato ricorda inoltre che il nuovo sistema sarà in vigore dal 1° ottobre 2024, le domande andranno presentate a https://servizi.ispettorato.gov.it/ e che in prima applicazione le imprese dovranno presentare un’autocertificazione tramite apposito modello al seguente indirizzo pec: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Questa sarà utilizzabile esclusivamente fino al 31 ottobre 2024 e a partire dal 1° novembre non sarà più possibile operare senza aver richiesto il rilascio della patente.
Riassumiamo in elenco la circolare:
- rilascio della patente: interessa imprese edili e lavoratori autonomi (“sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori”) che operano “fisicamente” nei cantieri, non fornitori o o prestazioni di natura intellettuale e non impresa SOA, in classifica pari o superiore alla III; vengono ribaditi anche in questa circolare i requisiti per le imprese estere, europee e non, elencati tutti i requisiti e gli adempimenti necessari per il rilascio e i casi in cui alcuni non saranno necessari (“a titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori”);
- modalità di richiesta e tempistiche: online tramite Spid e Cie, anche tramite soggetto munito di apposita delega in forma scritta come consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF, sarà il portale a indicare a seconda del richiedente requisiti non obbligatori e esenzione giustificata;
- revoca: “il provvedimento di revoca della patente è adottato da questo Ispettorato sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento”, controlli a campione d’ufficio o in caso di accertamenti, confronto con l’impresa per valutazione della gravità dei fatti, nuova richiesta dopo dodici mesi dal provvedimento;
- contenuti della patente: accesso alle informazioni sul portale, concesso ai titolari e alle PA con modalità indicate e a RLS, RLST, organismi paritetici, coordinatori sicurezza e soggetti che intendono affidarsi a imprese e autonomi;
- sospensione: “Ai sensi del nuovo art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 “se nei cantieri (…) si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14”, provvedimenti dell’INL territoriale con possibile parere della Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro, indicati in dettaglio i presupposti e le attività di indagine: competono anche al personale diverso da quello dell’Ispettorato nazionale, interesseranno nessi causali, responsabilità dirette, colpa grave, “fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata”, la circolare riporta in dettaglio i criteri della definizione di colpa grave e marcata violazione dei doveri di diligenza;
- sospensione adottata e obbligatoria per infortunio mortale;
- sospensione per inabilità permanente subordinata a riconoscimento INAIL dell’inabilità, e “non si provvederà a sospendere la patente ogni qualvolta il cantiere interessato sia stato già oggetto di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008“;
- sospensioni fino a 12 mesi in base alla gravità degli eventi; ricorsi ai sensi dell’art. 14, comma 14, del D.lgs. n. 81/2008 entro 30 giorni dalla notifica ed esame entro 30 giorni, e perdita efficacia del provvedimento in caso di silenzio dalla Direzione, verifica delle condizioni entro congruo termine in caso di cessazione del provvedimento;
- crediti ulteriori rispetto ai 30 punti iniziali: richiesta solo dopo l’integrazione della piattaforma e i nuovi crediti saranno retroattivi, la circolare riporta in tabella i casi di maggiorazione dei punti;
- decurtazione: riportate in tabelle le fattispecie per le decurtazioni successive a “provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi”, in caso di più violazioni decurtazioni per crediti non eccedenti il doppio dei crediti per violazione più grave, decurtazioni con provvedimenti definitivi come “sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive”;
- patente sotto i 15 crediti: sotto i 15 crediti non sarà possibile a operare in cantiere a meno che non siano in corso opere già completate per il 30% e “qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi”, sanzione amministatrativa e pecuniaria per il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato i requisiti;
- procedure di recupero: recupero su valutazione di una commissione Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL, con invito Asl e RLST, valutati gli interventi formativi, attività previste dal Dm 132 del 18 settembre 2024 all’art. 5, comma 4 lett. a);
- fusione e trasformazione di impresa: punti dalla patente con maggior numero di crediti, trasferimento crediti per trasformazione e conferimento.
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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