Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ( AUA )
L’Autorizzazione unica ambientale è stata istituita dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.
Lo studio SicurezzAmbiente, opera da tanti anni nel settore della consulenza ambientale a favore delle imprese, ed è dotato di assoluta competenza ed esperienza, atte a fornire la migliore garanzia di professionalità per lo svolgimento di attività di consulenza nei settori ambientali che implicano la necessità di richiesta di AUA.
I servizi svolti dai nostri tecnici in materia di AUA, sono di seguito descritti:
• Verifica della necessità di ottenimento dell’AUA.
• Stesura della documentazione necessaria alla presentazione della domanda finalizzata all’ottenimento dell’AUA.
• Assistenza tecnica in fase di istruttoria.
• Assistenza tecnica finalizzata all’adeguamento dello stabilimento alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo.
• Esecuzione dei monitoraggi ambientali e degli autocontrolli periodici prescritti nel documento autorizzativo.
• Stesura della documentazione necessaria all’ottenimento dell’aggiornamento dell’AUA, in caso di modifica non sostanziale o di modifica sostanziale dello stabilimento già in possesso di autorizzazione unica ambientale.
Quali imprese sono soggette alla richiesta di AUA???
Devono presentare richiesta di AUA tutte le attività che siano soggette all’ottenimento e/o aggiornamento di uno o più dei seguenti titoli abilitativi:
- previsione di impatto acustico nelle domande per il rilascio di concessioni edilizie per nuovi impianti o infrastrutture, per attività produttive, sportive e ricreative ed esercizi commerciali polifunzionali; domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive
- autorizzazione agli scarichi idrici
- comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue da alcune attività a ridotto impatto ambientale
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via ordinaria;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale;
- autorizzazione all’utilizzo dei fanghi da depurazione in agricoltura;
- comunicazioni rifiuti (comunicazione recupero in procedura semplificata; comunicazione autosmaltimento);
APPROFONDIMENTI
L’autorizzazione unica ambientale viene definita come “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’articolo 3“., cioè: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; d) autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’ inquinamento acustico ); f) autorizzazione all’ utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il comma 3 prevede la possibilità per le imprese e i gestori degli impianti che riguardano attività soggette esclusivamente ad obbligo di comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale , di non avvalersi dell’ A.U.A., ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del Suap.
Nei casi in cui si procede alla verifica di assoggettabilità cui all’articolo 20 (nell’ambito della VIA) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l’autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.
Come detto l’autorizzazione ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio. L’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
METODO DI LAVORO
- Elaborazione dell’offerta sulla base dello studio in base alle specifiche esigenze del Committente;
- Attività sul campo mediante studio preliminare delle informazioni fornite dal cliente in merito ai cicli di lavoro al fine di individuare i punti di assoggettabilità ad AUA
- Rilievi, campionamenti ed analisi in relazione agli adempimenti del Committente in relazione alla richiesta di AUA;
- Elaborazione dei procedidimenti autorizzativi di competenza e gestione delle pratiche di invio agli Enti Preposti tramite Suape Sardegna e Provincia competente per territorio
- Interazione e rapporti con gli Enti tecnici preposti alla verifica delle richieste di AUA ed al rilascio delle stesse;
- Progettazione tecnica ed adeguamento impianto alle prescrizioni imposte in sede di autorizzazione e predisposizione comunicazioni e registri per gli Enti preposti;
- Eventuali attività di monitoraggio, anche di tipo analitico dei siti produttivi autorizzati con Autorizzazione Unica Ambientale